COSTITUZIONE E SCOPI
ART. 1
E’ costituita con sede in Milano, viale Corsica n. 20, una società specializzata, in forma di associazione non avente fine di lucro, denominata Club Italiano Schnauzer & Pinscher (C.I.S.&P.).
Il C.I.S.&P. ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione l’incremento e l’utilizzo delle razze Schnauzer e Pinscher, nelle diverse taglie e colori, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidati dall’ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tale fine il C.I.S.&P. fornisce periodicamente all’ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
In relazione al fatto che le razze Schnauzer differiscono solamente tra loro per taglia e colore, ai fini della loro tutela e della formazione dei Giudici Esperti di razza esse saranno considerate come una razza sola, e così anche le razze Pinscher.
ART. 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la società:
a) Propaganda la divulgazione ed il miglioramento degli Schnauzer e Pinscher ed assiste nei limiti delle proprie possibilità i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) Il Club Italiano Schnauzer&Pinscher è associato all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI.
c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’Enci, con le società cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o società specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’Enci, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite. In questo ambito, disciplina ed organizza le prove di selezione ed i meccanismi per il conseguimento dei titoli di Campione.
d) Il C.I.S.&P. presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell’Associazione ha l’onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
- di comunicare all’ENCI le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dall’ENCI.
SOCI
ART. 3
Possono essere soci della società. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al miglioramento delle razze SCHNAUZER e PINSCHER la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal Consiglio.
ART. 4
I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della società in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.
Il Consiglio può nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.
ART. 5
Per far parte in qualità di socio della società occorre avanzare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea.
Su ciascuna domanda decide il Consiglio eventualmente per mezzo di un Comitato ristretto all’uopo istituito. Nel caso in cui la domanda non venga approvata dal Comitato ristretto, questa deve essere sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo.
Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
ART. 6
L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla società dai soci.
La quota annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.
ART. 7
L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
ART. 8
La qualità di socio si perde:
- per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7;
- per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
ART. 9
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso.
ORGANI SOCIALI
ART. 10
Sono organi della società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere nominato dall’Enci;
c) il Presidente;
d) il Comitato Probiviri;
e) il Collegio dei Sindaci;
f) un Comitato di Allevamento ed un Comitato Lavoro nominati dal Consiglio Direttivo;
g) le Delegazioni Regionali e le Sezioni Locali, secondo l’apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo;
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ART. 11
L’Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento delle quota associativa per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.
Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.
ART. 12
L’Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
ART. 13
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, in Milano, entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte dei Sindaci o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori, in seconda convocazione trascorsa almeno un’ora dalla prima, questa è valida con qualsiasi numero di soci.
I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.
ART. 14
L’Assemblea ha il compito di deliberare:
- sul programma generale della società;
- sulla elezione delle cariche sociali;
- sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
- sulle modifiche dello statuto;
- sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell’art.4;
- su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.
Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, i Probiviri ed i Sindaci effettivi e supplenti.
CONSIGLIO
ART. 15
Il Consiglio è composto da dieci consiglieri, sette risultano eletti dall’Assemblea generale fra i soci, due vengono cooptati dal Consiglio neoeletto ed uno viene designato dall’E.N.C.I. e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ENCI. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’ENCI circa l’andamento dell’Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea alla sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.
ART. 16
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.
ART. 17
Il Consiglio provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno o due VicePresidente della Società, dei Comitati e dei responsabili locali, di un Segretario ed eventualmente di un Tesoriere e di un responsabile del Tesseramento.
Il Presidente ed il VicePresidente devono essere eletti fra i consiglieri; il Segretario, il Tesoriere ed il responsabile del Tesseramento possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
ART. 18
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal VicePresidente o, qualora questo mancasse, dal consigliere più anziano d’età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
IL PRESIDENTE
ART. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea, provvede, per quanto si addica, alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal VicePresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Possono essere nominati dal Consiglio uno o più Presidenti Onorari anche non consiglieri purché soci. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ART. 20
Il patrimonio della società è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.
In caso di scioglimento della società il patrimonio dovrà essere devoluto ai sensi dell’art. 23 bis.
ART. 21
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci, con l’approvazione del rendiconto, non i sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall’Assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’Enci.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.
COLLEGIO DEI SINDACI
ART. 22
Il sorveglianza amministrativa e contabile è affidato al Collegio Sindacale composto di tre Sindaci eletti dall’Assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. L’Assemblea generale dei soci procederà anche alla nomina di un Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI
ART. 23
Ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’ENCI, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dello SCI sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea generale dei soci fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere. I Probiviri durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio che, dopo eventuale istruttoria, qualora non decida di archiviarle le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni, dopo aver sentito il Presidente della società. In ogni caso il Consiglio Direttivo può deliberare di ufficio la trasmissione di una denuncia al Collegio dei Probiviri. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio del Club sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
Il C.I.S.&P. ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’ENCI.
SCIOGLIMENTO
ART. 24
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.
ART. 25
Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
ART. 26
Il C.I.S.&P. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.
ART. 27
Per quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.