Codice etico dell’allevatore

Care Socie, cari Soci,
come noto, il Codice Etico dell’allevatore di cani, allegato alle Norme tecniche del libro genealogico del cane di razza (di cui al D.M. 21203 dell’8 marzo 2005) prevede, tra le diverse indicazioni da osservare, quella di non far accoppiare femmine troppo giovani (non prima del secondo calore) o troppo anziane (oltre i 7 anni, salvo certificazione veterinaria), aggiungendo, peraltro esplicitamente, che una fattrice non può comunque avere più di cinque cucciolate nella sua vita.
A tali asserti si integra la determinazione assunta successivamente dal Consiglio Direttivo dell’Enci, tenutosi il 22 ottobre 2014, in esito alla quale è stato stabilito che il primo parto non può avvenire prima del 18° mese di età della fattrice ed i seguenti con un intervallo di almeno 180 giorni tra l’uno e l’altro.
E’ quindi pacifico come, a prescindere dai provvedimenti sanzionatori contemplati dall’art 17 del Disciplinare del Libro genealogico del cane di razza (di cui al DM 21095 del 5 febbraio 1996) ed applicabili in caso di relativa inosservanza, anche chi non è iscritto nel Registro degli allevatori non può ritenersi esente dal rispetto dei criteri in premessa, non foss’altro per intima condivisione cinozootecnica nel voler tutelare, in via prioritaria, il benessere e la salute della fattrice di sua proprietà.
Pertanto, ne discende che, nel ritenere preliminarmente opportuna, in ragione della sua importanza, una comune sensibilizzazione in merito a quanto predetto, il Club non ometterà, in ragione dei suoi scopi statutari di vigilanza, di notiziare le autorità competenti a prendere provvedimenti (pure con riferimento al ravvisabile reato di maltrattamento di animali) circa eventuali comprovati abusi di cui fosse venuto a conoscenza o rilevati a seguito di controlli conseguentemente operati di iniziativa.